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Obbligo BACS 2030 - Scadenze, calendario e piano d'azione terziario

Obbligo BACS 2030 in Italia: scadenze per soglia di potenza (290 kW dal 2025, 70 kW entro fine 2029), requisiti funzionali e piano d'azione BMS.

Adrien Lafond
20 min di lettura

In Francia il rinvio al 1° gennaio 2030 della scadenza dell'obbligo BACS per gli edifici da 70 a 290 kW ha cambiato il calendario. In Italia la stessa fascia arriva dalla direttiva (UE) 2024/1275, con scadenza al 31 dicembre 2029: l'orizzonte è identico. Ciò che non cambia è l'obbligo. Ogni anno di attesa è un anno di consumi eccessivi per ogni edificio del terziario senza un building automation and control system funzionante. Conformità differita non significa conformità facoltativa. Ecco il quadro aggiornato e un piano d'azione concreto per il vostro patrimonio terziario.

Quadro normativo dell'obbligo BACS e calendario aggiornato

Origine normativa dell'obbligo BACS

L'obbligo BACS deriva dagli articoli 14 e 15 della direttiva europea 2010/31/UE (EPBD), come modificati dalla direttiva (UE) 2018/844. In Italia il recepimento è il D.Lgs. 48/2020, che ha inserito nel D.Lgs. 192/2005 (art. 4, comma 1, lettera b, n. 3-sexies) l'obbligo di dotare, entro il 1° gennaio 2025 e ove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza nominale superiore a 290 kW di un sistema di automazione e controllo capace di regolare e monitorare i consumi (fonte: Gazzetta Ufficiale). In Francia la trasposizione è il decreto n. 2020-887 del 20 luglio 2020, modificato dal decreto n. 2025-1343 del 26 dicembre 2025 dopo una consultazione pubblica che ha spostato il calendario della fascia 70-290 kW. L'obbligo resta intero; cambia solo la data.

Perché la scadenza 70-290 kW cade nel 2030 (e in Francia è slittata dal 2027)?

La fascia 70-290 kW nasce dall'articolo 13 della direttiva (UE) 2024/1275 (EPBD rifusa): BACS obbligatorio, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, negli edifici non residenziali con potenza superiore a 70 kW entro il 31 dicembre 2029. L'Italia doveva recepire la direttiva entro il 29 maggio 2026; a settembre 2026 il decreto legislativo non è ancora stato adottato e il Governo ha annunciato il recepimento tramite la legge di delegazione europea 2026. In Francia, invece, la data era già fissata al 2027: a fine 2025 il governo ha sottoposto a consultazione pubblica (dal 13 novembre al 4 dicembre 2025) un progetto di decreto per rinviarla, invocando la capacità della filiera BMS di assorbire il volume di edifici interessati e l'allineamento con l'articolo 13 della direttiva 2024/1275. Il decreto n. 2025-1343 del 26 dicembre 2025 ha sancito il rinvio dal 1° gennaio 2027 al 1° gennaio 2030 (fonte: Légifrance). In entrambi i paesi la data riflette una tensione di mercato, non un arretramento normativo.

Che cosa cambia (e cosa no) per gli edifici nuovi e i permessi di costruire

Le scadenze 2025 e 2030 riguardano solo gli edifici esistenti. Per gli edifici nuovi, in Italia il requisito è già nei decreti Requisiti Minimi: il DM 28 ottobre 2025 (in vigore dal 3 giugno 2026) richiede un BACS di classe B o superiore secondo UNI EN ISO 52120-1 negli edifici non residenziali con impianti termici oltre 290 kW, per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche, a condizione di un tempo di ritorno semplice inferiore a sei anni (fonte: GU n. 283 del 5 dicembre 2025). In Francia l'art. R. 175-2 del codice della costruzione impone il BACS a partire dal permesso di costruire depositato dal 21 luglio 2021 per potenze superiori a 290 kW e dall'8 aprile 2024 oltre 70 kW. Un edificio nuovo consegnato nel 2028 con titolo edilizio del 2022 è già soggetto all'obbligo. Nessun margine di manovra su questa fascia.

Edifici esistenti oltre 290 kW: conformità richiesta dal 1° gennaio 2025

Per gli edifici esistenti la cui potenza nominale utile di riscaldamento o climatizzazione supera i 290 kW, la conformità è richiesta dal 1° gennaio 2025 sia in Italia (D.Lgs. 192/2005, art. 4, n. 3-sexies) sia in Francia (decreto n. 2020-887 modificato). Se il vostro patrimonio mescola siti sopra e sotto le soglie di 70 e 290 kW, la prima fascia non beneficia di alcun rinvio. I ritardatari su questa fascia sono già fuori termine.

Edifici esistenti da 70 a 290 kW: scadenza al 31 dicembre 2029

La scadenza per gli edifici esistenti da 70 a 290 kW di potenza nominale utile di riscaldamento o climatizzazione è fissata dalla direttiva (UE) 2024/1275 al 31 dicembre 2029 (in Francia: 1° gennaio 2030, decreto n. 2025-1343). In Italia il testo di recepimento è ancora atteso: la data nazionale sarà confermata dal decreto legislativo, ma la direttiva non lascia margine oltre fine 2029. Attenzione: si tratta della potenza dell'impianto di riscaldamento o raffrescamento, non della potenza elettrica contrattuale. La confusione tra queste due grandezze porta regolarmente i committenti a credersi esentati quando non lo sono.

Termostati e coibentazione delle reti: gli obblighi paralleli

L'obbligo BACS non è isolato. Due obblighi paralleli si applicano allo stesso patrimonio di edifici del terziario:

  • Regolazione automatica della temperatura («termostati»): in Italia, edifici nuovi ed esistenti devono essere dotati, in occasione della sostituzione del generatore di calore e ove tecnicamente ed economicamente fattibile, di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o zona (D.Lgs. 192/2005, art. 4, comma 1, lettera b, n. 3-ter, introdotto dal D.Lgs. 48/2020). In Francia l'obbligo è generalizzato con date fisse: 1° gennaio 2027 per le costruzioni con permesso depositato da tale data e 1° gennaio 2030 per gli edifici esistenti (art. R. 241-6 del codice dell'energia, decreto n. 2023-444, rinviato dal decreto n. 2025-1343 insieme al BACS - fonte: Légifrance).
  • Coibentazione delle reti di distribuzione del caldo e del freddo: in Italia gli spessori minimi di isolamento delle tubazioni degli impianti termici sono fissati dall'Allegato B del DPR 412/1993 e richiamati dai decreti Requisiti Minimi negli interventi su edifici e impianti. In Francia l'isolamento delle reti situate fuori dai volumi riscaldati o raffrescati è un obbligo autonomo (art. R. 241-31-1 del codice dell'energia) con le stesse scadenze del BACS: 1° gennaio 2027 per le nuove costruzioni, 1° gennaio 2030 per gli edifici esistenti (decreto n. 2025-1343). La coibentazione riguarda le reti di distribuzione del caldo quanto quelle del freddo.

Pianificare un programma complessivo evita di mobilitare le squadre tre volte di seguito sullo stesso edificio.

Prima ispezione: quando e con quali modalità?

Scadenze dell'obbligo BACS e obblighi connessi

2021

Edifici nuovi

Italia: classe B dal DM Requisiti Minimi 2015; Francia: permessi dal 21 luglio 2021 (> 290 kW) o dall'8 aprile 2024 (> 70 kW)

2025

Esistenti > 290 kW

Conformità richiesta dal 1° gennaio 2025 (Italia e Francia)

2027

Termostati

Termostati e coibentazione: nuove costruzioni (Francia)

2030

Esistenti 70-290 kW

31 dicembre 2029 (direttiva 2024/1275); Francia: rinvio dal 2027 al 2030 (BACS, termostati, coibentazione)

Rinviato in Francia

Cliccate su una tappa per vedere il dettaglio

Edifici nuovi - Italia dal 2015, Francia dal 21 luglio 2021 / 8 aprile 2024

In Italia i decreti Requisiti Minimi richiedono già un BACS di classe B (UNI EN ISO 52120-1, ex EN 15232) negli edifici non residenziali nuovi e nelle ristrutturazioni importanti; il DM 28 ottobre 2025 lo estende alle riqualificazioni energetiche oltre 290 kW dal 3 giugno 2026. In Francia, ogni edificio del terziario con permesso di costruire depositato dal 21 luglio 2021 (> 290 kW) o dall'8 aprile 2024 (> 70 kW) deve integrare un BACS fin dalla costruzione. Il rinvio al 2030 non riguarda questa fascia.

Fonti: DM 28 ottobre 2025 (GU n. 283/2025); art. R. 175-2 (II, 1° e 3°), codice della costruzione francese - Légifrance

1° gennaio 2025 - Esistenti > 290 kW

Gli edifici esistenti non residenziali la cui potenza nominale di riscaldamento o climatizzazione supera 290 kW devono essere conformi dal 1° gennaio 2025, in Italia come in Francia. Nessun rinvio si applica a questa fascia.

Fonti: D.Lgs. 192/2005, art. 4, n. 3-sexies (D.Lgs. 48/2020); decreto n. 2020-887 modificato - Légifrance

1° gennaio 2027 - Termostati e coibentazione (nuove costruzioni, Francia)

In Francia, regolazione automatica della temperatura per vano o per zona (art. R. 241-6 del codice dell'energia) e coibentazione delle reti di distribuzione (art. R. 241-31-1): obbligatorie dal 1° gennaio 2027 per le costruzioni con permesso depositato da tale data e dal 1° gennaio 2030 per gli edifici esistenti. In Italia i dispositivi autoregolanti per vano sono richiesti alla sostituzione del generatore (D.Lgs. 192/2005, n. 3-ter) e l'isolamento delle reti dal DPR 412/1993. Obblighi paralleli al BACS, da pianificare insieme per evitare una tripla mobilitazione.

Fonti: decreto n. 2023-444 del 7 giugno 2023, modificato dal decreto n. 2025-1343 del 26 dicembre 2025 - Légifrance; D.Lgs. 192/2005

31 dicembre 2029 / 1° gennaio 2030 - Esistenti da 70 a 290 kW

L'articolo 13 della direttiva (UE) 2024/1275 fissa al 31 dicembre 2029 la scadenza per gli edifici non residenziali oltre 70 kW; il recepimento italiano è in corso. In Francia la scadenza iniziale del 1° gennaio 2027 è stata spostata al 1° gennaio 2030 dal decreto n. 2025-1343: la filiera BMS non aveva la capacità di assorbire il volume di edifici interessati. L'obbligo resta identico, è cambiata solo la data.

Fonti: direttiva (UE) 2024/1275, art. 13 - EUR-Lex; decreto n. 2025-1343 - Légifrance, JORF 27/12/2025

In Francia il decreto prevede un'ispezione periodica del sistema di automazione e controllo (automation and control system), su iniziativa del proprietario (fonte: art. R. 175-5-1 del codice della costruzione, Légifrance), con frequenza massima di cinque anni, ridotta a due anni dopo l'installazione o la sostituzione del BACS o di un sistema tecnico collegato (arrêté del 7 aprile 2023, art. 5). In concreto, la prima ispezione di un BACS installato per la scadenza 2025 doveva avvenire entro due anni dalla messa in servizio. In Italia non esiste, ad oggi, un'ispezione periodica specifica del BACS: i controlli di efficienza energetica riguardano gli impianti termici (DPR 74/2013: rapporto di controllo, libretto di impianto) e la direttiva 2018/844 esonera dalle ispezioni di riscaldamento e climatizzazione gli edifici dotati di un BACS conforme, a patto che il sistema svolga davvero le funzioni richieste. Meglio preparare il sistema prima di un audit BACS che scoprirne i difetti il giorno del controllo.

Requisiti funzionali e conformità: che cosa impone davvero l'obbligo

Che cosa impone davvero l'obbligo: gestione dei setpoint, monitoraggio dei consumi e rilevamento delle derive

L'obbligo BACS non prescrive una marca di BMS né una classe normativa. La direttiva (art. 14, par. 4, EPBD 2018/844, ripreso dall'art. 13 della 2024/1275), richiamata per rinvio dal D.Lgs. 192/2005 e dettagliata in Francia dall'art. R. 175-3 del codice della costruzione, definisce le funzioni obbligatorie che il sistema di automazione e controllo deve svolgere:

  1. Monitoraggio dei consumi: monitorare, registrare e analizzare in continuo, per zona funzionale e con passo orario, i dati di produzione e consumo energetico dei sistemi tecnici, adeguare tali sistemi di conseguenza e conservare i dati (in Francia: su base mensile per cinque anni)
  2. Rilevamento delle derive: confrontare l'efficienza energetica dell'edificio con valori di riferimento, rilevare le perdite di efficienza dei sistemi tecnici e informare il gestore degli impianti sulle possibilità di miglioramento
  3. Interoperabilità con i diversi sistemi tecnici dell'edificio
  4. Arresto manuale e gestione autonoma di uno o più sistemi tecnici (funzione esplicitata dal testo francese; la gestione dei setpoint per zona rientra in questo adeguamento automatico, senza livello imposto)

Punto decisivo: la direttiva e il D.Lgs. 192/2005 non impongono alcuna classe della UNI EN ISO 52120-1 per gli edifici esistenti. I requisiti sono funzionali, non normativi. In Italia però, dal 3 giugno 2026, il DM 28 ottobre 2025 richiede la classe B o superiore per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche oltre 290 kW; in Francia la guida applicativa del ministero (gennaio 2026) considera un BACS di classe C sufficiente. Un energy management strutturato copre queste funzioni - a condizione che i dati vengano davvero utilizzati.

Il vostro BMS esistente copre già questi requisiti?

Autodiagnosi

Il vostro BMS copre i requisiti dell'obbligo BACS?

Confrontate il vostro impianto con le quattro funzioni regolamentari. Per ogni domanda, indicate se il vostro sistema copre o meno la funzione.

La vostra supervisione mostra i setpoint di temperatura in tempo reale - e non solo le misure?

I vostri storici di consumo per uso (riscaldamento, raffrescamento, ventilazione) sono utilizzabili su 12 mesi mobili?

Ricevete allarmi automatici in caso di deriva dei consumi o di perdita di efficienza?

Le sequenze di regolazione (riscaldamento, raffrescamento, ventilazione) funzionano senza forzature manuali permanenti?

Il sistema comunica con le apparecchiature HVAC senza intervento manuale del gestore degli impianti?

Risposte: 0 / 5

Molti edifici del terziario dispongono di un BMS esistente che, sulla carta, risponde ai requisiti dell'obbligo. Il problema raramente sta nel sistema in sé. Sta in ciò che se ne fa. L'attuazione reale delle quattro funzioni merita una diagnosi sul campo, domanda per domanda.

Lo strumento qui sotto confronta il vostro impianto BMS con le funzionalità regolamentari. Il verdetto resta al condizionale: solo un audit in sito permette di decidere.

Che cosa esige l'obbligo vs che cosa classifica la norma UNI EN ISO 52120-1

Confronto normativo

Conformità obbligo BACS vs classi BMS vs accesso agli incentivi

Logica Soglia o condizione Livello di automazione Beneficio economico Verdetto
Obbligo BACS Funzioni obbligatorie (monitoraggio orario per zona, rilevamento delle derive, interoperabilità - art. 14 par. 4 EPBD; in Francia anche arresto manuale, art. R. 175-3 CCH) Nessuna classe imposta per gli esistenti (Italia: classe B negli interventi dal 3/6/2026) Conformità normativa Obbligatorio
Classe D Nessuna automazione Manuale, nessuna regolazione automatica Nessuno Non conforme
Classe C Automazione parziale Regolazione di base, nessun monitoraggio strutturato Conformità probabile per un esistente; insufficiente negli interventi soggetti al DM 28/10/2025 Nessun incentivo
Classe B Automazione avanzata Regolazione, monitoraggio, rilevamento delle derive Conforme + incentivi accessibili Incentivi accessibili
Classe A Automazione completa + energy management Regolazione avanzata, controllo integrato, reporting Conforme + incentivi massimizzati Incentivi massimizzati
Conto Termico 3.0 (intervento II.F) Richiede classe B o superiore Automazione avanzata o completa Contributo fino al 40% delle spese ammissibili (non residenziale privato) Finanziamento

Il mercato confonde tre logiche distinte. La conformità normativa all'obbligo BACS, la classificazione UNI EN ISO 52120-1 (classi A, B, C, D) e l'accesso agli incentivi (Conto Termico 3.0, Certificati Bianchi; in Francia i CEE tramite la scheda BAT-TH-116) rispondono a criteri diversi.

Un edificio esistente può rispettare l'obbligo senza raggiungere la classe B richiesta dal Conto Termico. Al contrario, un BMS di classe A supera ampiamente i requisiti normativi. L'entità degli incentivi varia secondo il tipo di intervento, la superficie dell'edificio e le regole del GSE (in Francia gli importi dei certificati di risparmio energetico dipendono da zona climatica e superficie). Distinguere queste tre logiche evita di sovrainvestire o di perdere un finanziamento.

La tabella qui sotto confronta ogni logica con i propri criteri di automazione e le proprie conseguenze economiche.

Incentivi (Conto Termico, Certificati Bianchi): un accesso distinto dalla conformità

In Italia il Conto Termico 3.0 (DM 7 agosto 2025) subordina l'incentivo per la building automation a un sistema di almeno classe B; i Certificati Bianchi (TEE) premiano i risparmi addizionali rispetto all'obbligo. In Francia la scheda BAT-TH-116 condiziona l'accesso ai CEE all'installazione di un automation and control system di classe A o B. La conformità all'obbligo BACS, invece, non menziona alcuna classe per gli edifici esistenti. Le due procedure non seguono la stessa logica.

Il ritorno sull'investimento di un BMS conforme dipende dalla quota di incentivi ottenuta e dai risparmi energetici reali. Puntare alla classe B fin dall'inizio permette di cumulare conformità normativa e finanziamento. Per valutare l'importo mobilitabile sul vostro patrimonio, potete finanziare il BMS con gli incentivi prima del 2030.

Perché la classe del vostro edificio è quella della sua funzione più debole?

Lo sapevate? La UNI EN ISO 52120-1 classifica ogni funzione tecnica separatamente: riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, illuminazione. La classe globale dell'edificio è quella della funzione più debole. Un riscaldamento in classe A e un raffrescamento in classe D danno un edificio in classe D (fonte: norma UNI EN ISO 52120-1:2022, sintesi AFNOR).

Questa regola cambia la lettura di un audit. Migliorare la funzione già meglio automatizzata non cambia nulla nella classificazione. La leva sta nella funzione in ritardo - spesso l'impianto di riscaldamento o climatizzazione meno strumentato del sito.

Ciò che la data non cambia: i costi invisibili dell'attesa

Consumi eccessivi annui di un edificio senza automazione funzionante

Anni guadagnati sul calendario. Anni di consumi eccessivi in più in bolletta. In Francia l'ADEME stima i guadagni di un BMS funzionante tra il 20 e il 30% dei consumi HVAC di un edificio del terziario (fonte: ADEME, guida GTB, 2021). Rapportato a un costo energetico medio di 15-25 €/m²/anno per l'HVAC nel terziario francese (fonte: Observatoire de l'Immobilier Durable, barometro 2023), ogni anno senza automazione rappresenta un costo dell'inazione misurabile.

Il calcolo è semplice. Un sito di 5.000 m² che consuma 20 €/m²/anno in HVAC perde tra 20.000 e 30.000 € all'anno di risparmi energetici non captati. Su tre anni di attesa, la bolletta cumulata supera il costo di un audit BMS. Il tempo di ritorno di un investimento in automazione peggiora meccanicamente quando lo si rinvia.

Consiglio dell'esperto Prima di quantificare un investimento BMS, fate verificare il vostro sistema esistente. Gli ordini di grandezza ADEME sono medie: il potenziale reale del vostro edificio si misura sui vostri storici, non su forchette di settore.

Incentivi: una finestra di finanziamento che si restringe verso il 2030

In Italia il Conto Termico 3.0 finanzia l'installazione di un BMS di classe B o superiore, e i Certificati Bianchi premiano solo i risparmi addizionali rispetto agli obblighi di legge (fonte: GSE). In Francia la scheda BAT-TH-116 finanzia un BMS di classe A o B; il meccanismo dei CEE premia le azioni che vanno oltre la regolamentazione in vigore (fonte: ADEME) e la versione in vigore della scheda (62° arrêté CEE del 22 agosto 2024) si applica alle operazioni avviate prima del 1° gennaio 2030, data in cui l'obbligo diventa generale per la fascia 70-290 kW. Quando un intervento diventa obbligatorio, l'addizionalità - e con essa l'incentivo - si riduce: la finestra di finanziamento si restringe man mano che ci si avvicina al 2030.

Agire prima della scadenza permette di cumulare incentivi e messa a norma. Il ritorno sull'investimento migliora nettamente quando il finanziamento copre una parte del costo di installazione.

Tensione prevedibile sui fornitori BMS all'avvicinarsi della scadenza

In Francia la consultazione pubblica di fine 2025 (13 novembre - 4 dicembre 2025) ha fatto emergere un dato inequivocabile: la filiera BMS manca di risorse qualificate per assorbire la domanda (fonte: ecologie.gouv.fr, consultazione sul progetto di decreto). Il fenomeno non è francese: in Italia la scadenza di fine 2029 per la fascia 70-290 kW concentrerà allo stesso modo la domanda e creerà un ingorgo a fine 2029. I committenti che aspettano l'ultimo momento subiranno tempi più lunghi e sovraccosti di realizzazione.

Anticipare permette di scegliere la propria squadra e di negoziare. La tensione sui fornitori nel terziario non farà che crescere con l'avvicinarsi della scadenza.

Anticipare la conformità: un piano d'azione in tre tappe

Verificare il BMS esistente prima di decidere un investimento

Troppi sistemi vengono dichiarati obsoleti quando funzionano - mal configurati o sottoutilizzati. Verificare il BMS esistente prima di decidere una sostituzione significa distinguere ciò che funziona da ciò che deve evolvere. L'installazione di un BMS nuovo ha senso solo se l'esistente non copre i requisiti dell'obbligo.

Sapete quanti punti della vostra supervisione vengono davvero letti e utilizzati? Senza questa risposta, ogni preventivo di realizzazione resta una scommessa.

Rendere affidabili i dati e le sequenze di regolazione

Un sistema i cui contatori si scollegano o i cui storici presentano buchi non consente alcun monitoraggio affidabile. Rendere affidabili i dati passa per l'eliminazione delle forzature manuali (override), la verifica delle sequenze di regolazione per zona e la rimessa in ordine della gestione dei setpoint.

Senza questa fase di attuazione, qualsiasi livello di energy management - manuale o automatizzato - lavora su dati falsi. L'edificio consuma senza che nessuno sappia perché.

Come Foobot accompagna la messa a norma BACS del vostro patrimonio?

Consulenza BMS: verificare e rendere affidabile il vostro sistema prima di ogni decisione

La nostra consulenza BMS è il punto d'ingresso. Verifichiamo il vostro sistema, formuliamo una diagnosi sull'obsolescenza reale e rimettiamo in ordine i contatori. Rendere affidabile un edificio prima di qualsiasi decisione di investimento è il principio su cui non transigiamo. La consulenza è un'offerta a sé stante: la vostra squadra riparte con un piano d'azione, non con un preventivo di sostituzione. L'attuazione avviene sul vostro patrimonio terziario esistente, senza lavori.

Controllo IA: andare oltre la conformità con la regolazione predittiva

Quando il BMS è affidabile e la complessità HVAC lo giustifica, addestriamo un gemello digitale su misura. Il nostro Controllo IA regola l'HVAC ogni 15 minuti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con una regolazione predittiva - integrando meteo, occupazione e inerzia dell'edificio. I risparmi energetici misurati presso Valeo raggiungono il -28,6% dei consumi HVAC secondo il protocollo IPMVP (fonte: caso studio Foobot/Valeo). Il sistema si appoggia all'energy management esistente senza sostituzione di hardware.

FAQ - obbligo BACS 2030

Che cos'è l'obbligo BACS?

L'obbligo BACS impone l'installazione di un building automation and control system negli edifici non residenziali il cui impianto di riscaldamento o climatizzazione supera una soglia di potenza definita. Deriva dalla direttiva EPBD, recepita in Italia dal D.Lgs. 48/2020, e mira a ridurre i consumi energetici del patrimonio esistente e nuovo.

Quali sono gli obiettivi dell'obbligo BACS?

L'obbligo mira a generalizzare l'automazione della gestione energetica degli edifici del terziario: monitoraggio dei consumi per uso, rilevamento delle derive e risparmi energetici misurabili grazie a un controllo strutturato delle apparecchiature HVAC.

Chi è interessato dall'obbligo BACS?

Ogni edificio non residenziale la cui potenza nominale utile di riscaldamento o climatizzazione supera 70 kW è interessato. Le soglie distinguono due fasce: oltre 290 kW (già in vigore dal 1° gennaio 2025) e da 70 a 290 kW (scadenza 31 dicembre 2029 secondo la direttiva 2024/1275, in attesa del recepimento italiano).

Qual è la scadenza per rispettare questo obbligo?

Gli edifici esistenti oltre 290 kW devono essere conformi dal 1° gennaio 2025. Per gli edifici da 70 a 290 kW, la direttiva 2024/1275 fissa la scadenza al 31 dicembre 2029 (in Francia: 1° gennaio 2030). Gli edifici nuovi e gli interventi di riqualificazione restano soggetti ai requisiti minimi senza rinvio.

Quali sono gli effetti di una scadenza al 2030?

Una scadenza lontana concede tempo ma ritarda anche i risparmi energetici e l'accesso agli incentivi. Su un patrimonio terziario, ogni anno di attesa genera consumi eccessivi misurabili e riduce la finestra di finanziamento.

Come anticipare la conformità all'obbligo BACS?

Iniziare verificando il BMS esistente per valutare la conformità reale. Rendere affidabili i dati e le sequenze di regolazione. Poi pianificare la realizzazione di un BMS conforme ai requisiti funzionali dell'obbligo.

Un BACS basta per gli obblighi di riqualificazione energetica (in Francia, il Décret Tertiaire)?

L'obbligo BACS e gli obblighi di riduzione dei consumi sono due cose distinte. In Francia il Décret Tertiaire impone una traiettoria di riduzione; in Italia il riferimento è la direttiva 2024/1275, che prevede standard minimi di prestazione per il non residenziale (rinnovare il 16% degli edifici meno performanti entro il 2030 e il 26% entro il 2033). Un sistema BACS migliora la gestione energetica dell'edificio e contribuisce a questi obiettivi, ma non dispensa dagli obblighi di riduzione dei consumi.


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